Anche se in assemblea i condomini non hanno autorizzato la costruzione di una veranda, questa non va demolita, nel caso in cui non alteri la linearità armonica del fabbricato, il decoro architettonico e specialmente se sono presenti altre verande già installate e mai demolite.
In base a questo principio, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione n. 4679 del 26/02/09 ha deciso che se un condomino procede con l’installazione di un vano veranda sul balcone, questa non lede il decoro architettonico qualora ci sia già degrado del decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino. Ciò significa che se erano presenti altre verande o erano state effettuate altre opere di modifica analoghe e queste non sono state demolite – ripristinando l’aspetto originale dell’edificio – il condomino può agire senza ricevere l’approvazione dell’Assemblea.
La Cassazione coglie l’occasione per precisare che le dimensioni di un manufatto rispetto all’intero edificio non contano se l’opera, seppur contenuta, è idonea ad alterarne la facciata. Ma sarà comunque necessario verificare l’effettivo stato dei luoghi.
Tuttavia, gli interessi della collettività condominiale non possono essere pregiudicati da innovazioni che compromettono la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio stesso. Infatti, questo principio è stato positivizzato con il nuovo art. 1122 c.c. (innovato dalla riforma del 2012), secondo cui il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, che determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico. Questo vale anche se le opere vengono effettuate nell’unità immobiliare di proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune che sono state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale.
È chiaro che il maggiore o minore rigore dipenderà dallo stato dei luoghi e dal regolamento condominiale, in quanto l’installazione di una veranda potrebbe essere ammissibile qualora, come nel caso qui menzionato, altre opere di tale tipologia siano già presenti nello stabile condominiale, salvo esplicite (e magari nuove) norme regolamentari approvate dall’Assemblea.
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