Quello che lega l’amministratore ai condomini è un rapporto di mandato a titolo oneroso, quindi soggetto non tanto alla disciplina dell’art. 2237 c.c. in tema di recesso del cliente dal contratto d’opera di prestazione intellettuale, quanto alla previsione dell’art. 1725 c.c. che statuisce espressamente che: “(…) la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa”.
Pertanto, anche se è pur vero che l’assemblea può revocare l’amministratore in ogni tempo (art. 1129, comma 10, c.c.), è altrettanto vero che il mandato dell’amministratore dura un anno e “(…) si intende rinnovato per egual periodo”.
La revoca anticipata senza giusta causa comporta quindi:
- il diritto dell’amministratore a percepire il compenso anche per il periodo residuo di durata del mandato;
- il diritto all’ulteriore risarcimento del danno che comunque va provato.
La Corte precisa che la giusta causa può coincidere indicativamente con quelle previste per la revoca giudiziale. (Corte di Cass. Civ. n°. 7874/2021)